Quando si parla di barche a vela c’è ancora gran caos in materia di licenze, per quel che concerne il motore ausiliario. Accade perché, in alcuni casi, vi è ancora la distinzione errata tra barche a vela con motore ausiliario e barche a motore con vela ausiliaria. Eppure è da oltre un decennio che un decreto ministeriale ha fatto chiarezza in materia.
La differenza tra queste due tipologie di imbarcazioni, risiedeva un tempo nel rapporto di grandezza vela-motore. Per barche a vela con motore ausiliario si intendono le unità aventi lunghezza fuori tutto superiore a m. 10.
Barche a vela, la forza del vento e il ruolo del motore
Su una barca a vela, il motore è considerato un sistema di propulsione ausiliario, un sistema dunque secondario. Per avanzare, la barca a vela utilizza prioritariamente la forza del vento, per la quale adatta le sue vele. Logicamente – anche se questo avviene sempre meno, soprattutto per le barche da crociera – una barca a vela deve avanzare più velocemente a vela che a motore. È quindi nel suo interesse utilizzare questa modalità di propulsione.
La differenza con i motorsailer risiedeva appunto nella propulsione in favore del motore. Per barca a motore con vela ausiliaria, infatti, si intende quando il rapporto del motore in una imbarcazione supera la metà di quello della vela. Per fare un esempio pratico, quando la vela di una imbarcazione era di 100 metri quadri, ed il motore di 51 cavalli, si riteneva l’imbarcazione un motorsailer.
Differenze tra barca a vela e barca a motore: addio dal 2008
Una distinzione che però non esiste più da danni. Fu il DM 146 pubblicato in Gazzetta Ufficiale nel 2008 ad accumunare nell’unica categoria delle barche a vela le imbarcazioni a vela con motore ausiliario e quelle a motore con vela ausiliaria. Da allora il motorsailer non esiste più, dunque vengono considerate barche a vela anche quelle con motore superiore.
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Con il DM 146/2008 (Procedure amministrative inerenti alle unità da diporto), si portarono delle modifiche ai precedenti decreti che stabilirono una nuova categorizzazione per le barche a vela, e più in generale delle costruzioni destinate alla navigazione da diporto, nonché una semplificazione anche in materia di patente nautica. Ma procediamo per ordine.
Barche a vela e patente nautica: cosa dice la legge
Secondo quanto stabilito dalla legge, con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto ministeriale numero 146, le costruzioni destinate alla navigazione da diporto sono denominate:
a) unità da diporto: si intende ogni costruzione di qualunque tipo e con qualunque mezzo di propulsione destinata alla navigazione da diporto;
b) nave da diporto: si intende ogni unita’ con scafo di lunghezza superiore a ventiquattro metri, misurata secondo le norme armonizzate EN/ISO/DIS 8666 per la misurazione dei natanti e delle imbarcazioni da diporto;
c) imbarcazione da diporto: si intende ogni unità con scafo di lunghezza superiore a dieci metri e fino a ventiquattro metri;
d) ntante da diporto: si intende ogni unità da diporto a remi, o con scafo di lunghezza pari o inferiore a dieci metri.
Anche la patente nautica ha subito delle modifiche contestualmente alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del DM 146/2008. Prima, le patenti erano suddivise in senza limiti, entro le 12 miglia, patente a motore e patente a vela. Con il decreto ministeriale la patente è suddivisa nelle seguenti tre categorie:
- Categoria A: comando di natanti e imbarcazioni da diporto.
- entro le 12 miglia dalla costa;
- senza alcun limite dalla costa.
- Categoria B: comando di nave da diporto.
- Categoria C: direzione nautica di natanti e imbarcazioni da diporto.
- entro le 12 miglia dalla costa;
- senza alcun limite dalla costa.
Le patenti nautiche di categoria A e C abilitano al comando di unità da diporto con propulsione a vela e a motore; su istanza del candidato possono essere limitate al comando di unità con propulsione solo a motore.