La dichiarazione di conformità CE per le imbarcazioni viene redatta per i prodotti che in fase di progetto, costruzione e/o collaudo vengono sottoposti al processo di marcatura CE. Si tratta di un documento dove viene dichiarata, appunto, la conformità di un prodotto posto in vendita sul mercato, questo si redige alla fine del processo di marcatura CE ed è a carico del costruttore. Ciò è necessario affinché l’acquirente di una barca sia informato sulla sicurezza del prodotto e per l’immissione di quest’ultimo nei circuiti di vendita.
Qual è dunque il ruolo dell’organismo tecnico per quanto concerne la dichiarazione di conformità e perché bisogna rivolgersi all’ANS.
Dichiarazione di conformità CE: cosa c’è da sapere
1. La conformità basata sulla valutazione post-costruzione è la procedura per valutare la conformità equivalente di un prodotto per il quale il fabbricante non si è assunto la responsabilità della conformità del prodotto alla presente direttiva, e per cui una persona fisica o giuridica che immette il prodotto sul mercato o lo mette in servizio sotto la propria responsabilità si assume la responsabilità della conformità equivalente del prodotto. Questa persona deve adempiere agli obblighi di cui ai punti 2 e 4 e garantire e dichiarare sotto la sua esclusiva responsabilità che il prodotto in questione, che è stato soggetto alle disposizioni del punto 3, è conforme ai requisiti applicabili della direttiva.
2. La persona che immette il prodotto sul mercato o lo mette in servizio presenta domanda di valutazione post-costruzione del prodotto a un organismo notificato e fornisce all’organismo notificato i documenti e il fascicolo tecnico abilitanti l’organismo notificato per valutare la conformità del prodotto ai requisiti della direttiva e qualsiasi informazione disponibile sull’uso del prodotto dopo la sua prima messa in servizio.
La persona che immette un tale prodotto sul mercato o lo mette in servizio deve tenere tali documenti e informazioni a disposizione delle autorità nazionali competenti per 10 anni dopo che il prodotto è stato valutato sulla sua conformità equivalente secondo la procedura di valutazione post-costruzione.
3. L’organismo notificato ANS esamina il singolo prodotto ed effettua calcoli, prove e altre valutazioni, nella misura necessaria a garantire che sia dimostrata la conformità equivalente del prodotto ai requisiti pertinenti della presente direttiva.
L’organismo notificato redige ed emette un certificato e relativo verbale di conformità relativo alla valutazione effettuata e ne tiene copia del certificato e del relativo verbale di conformità a disposizione delle autorità nazionali per 10 anni dopo aver rilasciato tali documenti.
L’organismo notificato appone il proprio numero di identificazione accanto alla marcatura CE sul prodotto approvato o lo fa apporre sotto la propria responsabilità.
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Nel caso in cui il prodotto valutato sia un n-atante, l’organismo notificato deve inoltre aver apposto, sotto la propria responsabilità, il numero di identificazione dello stesso (WIN – Watercraft Identification Number), in cui il campo del codice paese del fabbricante deve essere utilizzato per indicare il paese di stabilimento dell’organismo notificato e i campi del codice univoco del fabbricante assegnati dal autorità nazionale dello Stato membro di indicare il codice identificativo della valutazione post-costruzione assegnato all’organismo notificato, seguito dal numero di serie del certificato di valutazione post-costruzione. I campi del numero di identificazione dell’imbarcazione per il mese e l’anno di produzione e per l’anno modello devono essere utilizzati per indicare il mese e l’anno della valutazione post-costruzione.
4. Marcatura CE e dichiarazione di conformità UE
4.1. La persona che immette il prodotto sul mercato o lo mette in servizio appone la marcatura CE e, sotto la responsabilità dell’organismo notificato di cui al punto 3, il numero di identificazione di quest’ultimo sul prodotto per il quale l’organismo notificato ha valutato e ne ha certificato la conformità equivalente ai requisiti pertinenti della direttiva.
4.2. La persona che immette il prodotto sul mercato o lo mette in servizio redige una dichiarazione di conformità UE e la tiene a disposizione delle autorità nazionali per 10 anni dalla data di rilascio del certificato di valutazione post-costruzione. La dichiarazione di conformità identifica il prodotto per il quale è stata redatta.
Una copia della dichiarazione di conformità UE è messa a disposizione delle autorità competenti su richiesta.
4.3. Nel caso in cui il prodotto oggetto di valutazione sia un’imbarcazione, il soggetto che immette l’imbarcazione sul mercato o la mette in servizio deve apporre sull’imbarcazione la targhetta del costruttore che deve riportare la dicitura “valutazione post-costruzione” e il numero di identificazione dell’imbarcazione (WIN – Watercraft Identification Number), in conformità con le disposizioni di cui alla sezione 3.
5. L’organismo notificato informa la persona che immette il prodotto sul mercato o lo mette in servizio dei suoi obblighi ai sensi della procedura di valutazione post-costruzione.