La scadenza delle dotazioni di bordo e delle certificazioni di sicurezza per le imbarcazioni sono i temi caldi nella nautica da diporto, in particolar modo a ridosso della stagione estiva, che vanno inserite in un apposito scadenzario.
Per le principali dotazioni obbligatorie di bordo sono previsti diversi termini di scadenza e revisione, che non vanno sottovalutati. Ecco perché occorre uno scadenzario di bordo per ricordare rinnovi, scadenze e revisioni necessarie per essere sempre in regola e per la sicurezza della vostra imbarcazione e dell’equipaggio.
Lo scadenzario di bordo: 10 cose da ricordare in barca
Dall’estintore antincendio passando per i razzi di segnalazione e la zattera, ecco tutto quello che bisogna sapere per navigare sicuri e nel pieno rispetto delle scadenze delle dotazioni grazie allo scadenzario di bordo nautico.
Licenza di navigazione
La licenza di navigazione non è soggetta a visto periodico. Secondo quanto previsto dal codice della nautica essa va sostituita quando cambia l’ufficio di iscrizione, le caratteristiche tecniche, il motore (per le unità con motore entrobordo) e l’abilitazione alla navigazione.
Certificato di sicurezza
Il certificato di sicurezza, per le imbarcazioni o unità nuove – con marchio CE – appartenenti alle categorie C e D ha una validità di 10 anni. Per le unità con marcatura CE, delle categorie A e B la validità del certificato è invece di otto anni.
Per entrambe le tipologie di unità, e per quelle certificate con la 50/1971, le visite periodiche devono essere effettuate ogni 5 anni, ma possono essere fatte anche prima della scadenza. Quelle occasionali, ogni qualvolta si renda necessario. A occuparsi del rilascio del certificato di sicurezza per le barche deve essere un organismo ufficiale notificato dalla Commissione Europea come l’ANS, al fine di ottenere il documento che attesta la rispondenza dell’unità da diporto alle disposizioni di cui all’articolo 50 del D.M. 146/2008.
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La scadenza della patente nautica
Quando scade la patente nautica? La patente nautica ha una validità di 10 anni, dalla data del rilascio o del rinnovo, Il periodo è ridotto ad anni cinque per coloro che hanno superato il 60° anno di età. La patente scaduta può essere rinnovata in qualsiasi momento presso l’ufficio marittimo o quella Provinciale (ex MCTC) che l’ha rilasciato, senza tener conto della data di scadenza. Nei casi di viaggi all’estero o altri motivi, la patente può essere rinnovata anche prima della scadenza,
Licenza di esercizio RTF e scadenze
Le unità da diporto che hanno a bordo una stazione radio-ricevente VHF, devono essere munite della licenza di esercizio Rtf. La licenza VHF ha una validità di 10 anni ed è nominale del proprietario, ciò vuol dire che se la barca cambia proprietario va rifatta.
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A bordo, se l’apparato viene utilizzato per corrispondenza pubblica, deve essere redatto un contratto con una concessionaria a scelta (Telemar ,I.T.S. – Servizi Marittimi e Satellitari, Tefin o Soc. Arimar) per il servizio. Per le licenze di esercizio RTF, come per tutti gli altri adempimenti, le operazioni vanno eseguite attraverso lo STED (tutti i servizi sono disponibili a questo link).
Certificato limitato di RTF
Il certificato limitato di RTF non è soggetto a revisione né a scadenza. Il certificato limitato di radiotelefonista, valido per le navi (anche unità da diporto) di stazza lorda fino a 150 tonnellate e aventi stazioni di potenza non superiore ai 60 W, previsto dai D.M. 10.8.65 e D.M. 2.1.70, si consegue senza esame presentando:
- Una domanda su carta da bollo da Euro 14,16 al MISE (Ministero dello Sviluppo Economico) attraverso l’ispettorato territoriale in base alla residenza anagrafica, corredata da: due foto formato tessera e copia di un documento di riconoscimento;
- Versamento di Euro 0,52 su c/c. n. 11026010 intestato alla Direzione provinciale del Ministero delle Comunicazioni di Viterbo con causale: versamento canone per concessioni radioelettriche a uso privato;
- Una marca da bollo da Euro 16 da applicare sul certificato;
- Una busta preaffrancata per la restituzione del documento.
Razzi segnaletici
La scadenza dei razzi di segnalazione è un altro aspetto importante nello scadenzario di bordo ed è soggetta ad alcuni accorgimenti da parte del diportista, che dovrà:
- Controllare sulla confezione la scadenza (si ricorda che essi hanno 4 anni di validità);
- I vecchi segnali vanno restituiti al fornitore (ma non ha l’obbligo del ritiro).
A tale scopo le seguenti autorità marittime, nel quadro della tutela ambientale, hanno istituito un servizio gratuito per il ritiro dei segnali di soccorso scaduti (razzi, fuochi a mano, boette fumogene, ecc.).
- Uffici Circondariali Marittimi di Alassio, Anzio, Corigliano Calabro, Ischia, Otranto, Procida. Le informazioni sulle modalità di consegna, possono essere richieste telefonando direttamente ai comandi interessati, oppure attraverso il sito dei singoli Uffici Marittimi (Clicca qui per la mappa interattiva della Guardia Costiera);
- Capitanerie di porto di Gela, Gioia Tauro, Napoli, Pescara, Reggio Calabria, Roma, Termoli, Torre del Greco, Trieste.
Le tabelle di deviazione
Le imbarcazioni da diporto che navigano a distanza superiore alle sei miglia dalla costa devono essere munite di bussola e delle relative tabelle delle deviazioni. Esse devono essere rifatte ogni volta che l’equilibrio magnetico di bordo viene modificato a seguito di installazione o riposizionamento delle apparecchiature elettroniche. Ad occuparsene è un compensatore, ovvero un comandante di navi mercantili iscritto in uno dei registri delle Capitanerie.
Zattera di salvataggio
Le nuove zattere seguono le istruzioni della casa produttrice per ciò che concerne la revisione. Alcune hanno revisione annuale ed avviene nelle stazioni di revisione abilitate. Fate attenzione: a bordo occorre avere le dotazioni per la navigazione che si sta effettuando e non quelle per la categoria per cui si è abilitati.
Estintori di bordo e scadenze
Il numero di estintori a bordo è stabilito dal Regolamento di Sicurezza per la navigazione da diporto, approvato con D.M. 15/9/77: all’art.21 lettera P ne stabilisce il numero, a seconda del tipo di natante e della potenza massima di esercizio dei motori, mentre, per quanto attiene la capacità degli estintori stessi le caratteristiche, rimanda ai regolamenti dell’Ente Tecnico rispettivamente con l’ultimo capoverso della lettera P del citato articolo e con l’ultimo comma dell’art. 19. La normativa relativa a tutte le unità nazionali prevede la revisione annuale degli estintori di bordo. In generale, sulle imbarcazioni da diporto è a responsabilità dell’armatore il controllo del buon stato d’uso degli impianti e degli estintori.
L’involucro esterno degli estintori deve essere integro ed il manometro deve indicare che è carico. In caso contrario, devono essere sottoposti a revisione presso le ditte specializzate.
Assicurazione obbligatoria
L’assicurazione per la responsabilità civile verso terzi è obbligatoria per tutte le unità da diporto che abbiano un motore a bordo (entrobordo o fuoribordo). Il limite dei tre cavalli fiscali che escludeva la copertura assicurativa è stato soppresso. Il contrassegno non va più esposto ma tenuto tra i documenti di bordo.